Personale ATA: il servizio svolto non può essere degradato a servizio giuridicamente non valutabile. Lo conferma il Tribunale di Cuneo che accoglie il nostro ricorso

Non è corretta, ai fini del diritto ad accedere alla I fascia ATA, la degradazione a servizio di mero fatto del servizio prestato in virtù di punteggio e posizione in graduatoria di III fascia successivamente rettificati.

Troppo spesso accade che gli Uffici scolastici operino valutazioni in ordine alla degradazione a servizio di mero fatto, non giuridicamente valutabile, a fronte di servizi effettivamente resi dall’aspirante collocato nelle graduatorie del personale ATA.

Tale degradazione, però, non è legittima: a stabilirlo, in questo caso, è il Tribunale di Cuneo che, accogliendo il nostro ricorso, chiarisce come tale degradazione non possa essere disposta in tutte le volte che il servizio sia stato reso per effetto di una posizione ipoteticamente non spettante per via di un maggior punteggio attribuito all’aspirante, ma solo ed esclusivamente quando, come dispone peraltro l’apposito Regolamento sulle graduatorie ATA del triennio, l’incarico sia stato ottenuto ed il servizio sia stato prestato in assenza del prescritto titolo culturale d’accesso alla graduatoria, ovvero per effetto di dichiarazioni mendaci.

Negli altri casi la pur legittima rettifica della graduatoria, con la conseguente diminuzione del punteggio e risoluzione del contratto lavorativo, non può comunque comportare la non valutabilità ai fini giuridici del servizio reso, in quanto si tratta di ipotesi non prevista dalla normativa vigente.

Il nostro assistito rientra a piena ragione nelle graduatorie di I fascia.

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