Il Tribunale di Messina ci dà ragione in punto di assunzioni in ruolo straordinarie da GPS: il docente, seppur inizialmente non destinatario della nomina, ne ha immediato diritto “per surroga” in caso di assunzione rimasta non attribuita per mancata stipula del contratto in favore dell’iniziale destinatario.

Nell’anno scolastico 2021/22 si è giocata una partita importantissima che ha visto numerose assunzioni regolate dall’art.59 comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73: si tratta di quella straordinaria procedura che ha consentito a migliaia di docenti non presenti nei canonici canali di reclutamento (graduatorie concorsuali o graduatorie ad esaurimento), ma inseriti unicamente in GPS (graduatorie provinciali per le supplenze), di ottenere comunque, in via straordinaria e per il solo a.s. 2021/22, la nomina finalizzata all’immissione in ruolo.

Si tratta di uno speciale reclutamento che prevede il contratto a t.d. per il primo anno 2021/22, destinato a trasformarsi automaticamente in contratto a t.i. nel successivo a.s. 2022/23, previo superamento con esito positivo del periodo di formazione e prova.

Cosa accade, però, se qualcuno dei docenti nominati non può, però, risultare destinatario dell’assunzione perché privo dei requisiti e destinato alla cancellazione dalla GPS, ovvero alla degradazione di fascia all’interno della stessa GPS? Il Ministero dell’Istruzione deve procedere alla surroga a beneficio del primo docente non destinatario di questa particolare assunzione.

A chiarirlo è il Tribunale del Lavoro di Messina che, accogliendo un nostro ricorso d’urgenza, ha ordinato all’Amministrazione di procedere – a beneficio della docente prima fra i non nominati ex art.59 c.4 – alla rettifica delle posizioni di individuazione e nomina, nonché contrattuali che consentono il conferimento dell’incarico. Si tratta infatti di una rettifica del contratto, che da mera supplenza va rettificato in contratto finalizzato alla successiva trasformazione in contratto di ruolo per effetto del menzionato art.59.

Premesso che di nessun ostacolo a tal fine è il decorso del termine del 1/9 che segna l’avvio dell’a.s., l’Ordinanza del Giudice chiarisce che nemmeno le disposizioni che hanno regolamentato la procedura sono di ostacolo alla soddisfazione del diritto invocato, posto che l’unico limite risiederebbe nell’impossibilità di procedere al rifacimento delle operazioni, rifacimento non necessario alla luce della semplice rettifica del contratto in capo al solo docente destinatario della surroga.

Grande soddisfazione per il nostro studio e per la docente destinataria della Pronuncia in questione.

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