Il Tar conferma la nostra posizione in ordine alla corretta valutazione in GPS dell’attività artistica spendibile per la classe A57 – Tecnica della danza classica: il punteggio (2p.) va attribuito una sola volta per messa in scena di una manifestazione e non in relazione alle singole esibizioni

A conclusione di una intensa vicenda giudiziaria che aveva portato il Giudice Amministrativo a ritenersi inizialmente privo di giurisdizione in favore del Giudice del Lavoro, finalmente la Sentenza accoglie la nostra tesi.

Questo il caso: una docente, da noi assistita, lamentava l’errata attribuzione in seno alle GPS del punteggio relativo all’attività artistica attribuito alla candidata che la precedeva in seno alla graduatoria relativa alla classe A57 – Tecnica della danza classica – in quanto, grazie all’attribuzione di 2p. per ciascuna esibizione, detta aspirante aveva raggiunto il massimo del punteggio attribuibile (p.30) secondo la tabella allegata all’O.M. 60/2020.

L’insegnante collocata in posizione immediatamente successiva, da noi assistita, si rivolgeva al Tar lamentando l’errata attribuzione del detto punteggio che, invece, avrebbe dovuto contemplare l’attribuzione di p.2 per la stessa intera messa in scena e non per singola rappresentazione, trattandosi della sola valutazione possibile in coerenza con l’intera tabella valutativa allegata all’O.M. 60/2020.

Il Tar adìto, in prima battuta, si reputava privo di giurisdizione definendo il giudizio con Sentenza in tal senso; a seguito, però, della decisione d’appello che confermava la giurisdizione del Giudice Amministrativo, lo stesso Tar, entrando nel merito, accoglieva la domanda, confermando la correttezza della nostra lettura e specificando che non appare ragionevolmente credibile che la messa in scena di una medesima manifestazione, seppur in sedi diverse, possa ottenere ai sensi della apposita lettera della tabella di valutazione quasi il massimo del punteggio assegnabile, ossia 24 su 30 come avvenuto, mentre ai sensi della medesima tabella relativa all’esecuzione di una intera stagione teatrale, ove vi è la medesima ripetizione della manifestazione seppur nella stessa sede, spettano solo 5 punti.

La ragionevolezza della nostra tesi, accolta dal Tar, ha determinato grande soddisfazione della nostra cliente e, inutile dirlo, ha gratificato ancora una volta il nostro lavoro.

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