IL DOCENTE CHE NON ASSUME SERVIZIO DALLA GRADUATORIA CONCORSUALE CONSERVA IL DIRITTO A PERMANERE NELLE GAE

Il Tribunale di Catania mette fine al calvario di un docente che, malgrado aver impugnato con il patrocinio del nostro studio l’apposito Decreto ministeriale ed aver ottenuto una Sentenza del Giudice amministrativo che ne accertava il diritto al reinserimento in GAE per omesso aggiornamento, era poi stato colpito da un oscuro provvedimento di nuova cancellazione dalle stesse GAE. L’ufficio scolastico territoriale, infatti, lo aveva inizialmente reinserito in esecuzione della Sentenza del TAR per poi provvedere ad un ulteriore e distinto provvedimento di cancellazione avendo “ripescato” la circostanza relativa alla mancata assunzione di servizio risalente al 2016, quando, per effetto dello scorrimento della graduatoria del concorso di merito, allo stesso era stata attribuita una nomina in ruolo.

Con chiara motivazione il Tribunale chiarisce come la normativa non consenta tale negazione del diritto a permanere in GAE, atteso che la cancellazione dalla stessa GAE è prevista solo come sanzione per chi abbia stipulato il contratto lavorativo, ipotesi inesistente in capo al professore che aveva chiesto dapprima il differimento della presa di servizio per ragioni personale e alla fine non aveva potuto assumere servizio, né sottoscrivere ili relativo contratto.

A questo punto la Decisione dovrebbe finalmente porre fine al trattamento assai singolare che il nostro assistito aveva subìto dall’Amministrazione che adesso dovrà rimediare anche dal punto di vista risarcitorio e del mancato reclutamento da GAE

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