Diplomati magistrale, ecco chi decide
Dino Caudullo, Venerdì, 16 Dicembre 2016
Forse è proprio arrivata la svolta che da più di due anni attendevano migliaia di docenti in possesso di diploma magistrale abilitante.
Si tratta di tutti coloro che hanno ingaggiato una lunga e faticosa battaglia legale con il Ministero dell’Istruzione.
In esito all’udienza tenutasi l’8 novembre scorso, è stata infatti depositata la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, una volta per tutte, definisce a quale giudice spetta la giurisdizione in materia.
Si erano in effetti avvicendate pronunce, anche di segno diametralmente opposto, sia del Giudice amministrativo che del Giudice ordinario sulla medesima questione, ossia sull’inserimento nelle Gae dei diplomati magistrale, fin quando non è stata promossa la procedura di regolamento di giurisdizione innanzi alle Sezioni unite della Cassazione, proprio per definire quale fosse il Giudice munito di giurisdizione in materia.
Con tre distinte ordinanze depositate il 15 dicembre, le Sezioni unite hanno in qualche modo ribadito un principio già precedentemente enunciato in casi analoghi, ossia che i decreti ministeriali che dispongono l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento sono atti a carattere normativo e di portata generale.
Da tale principio, la Cassazione fa discendere che, al fine di individuare quale sia il giudice competente a decidere, occorre distinguere in base al contenuto della domanda formulata in giudizio.
Se oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo (il decreto ministeriale), e solo quale effetto della rimozione di questo atto deriva il diritto all’inserimento in graduatoria, la giurisdizione in questo caso è devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.
Se invece la domanda è volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto derivi dalla normazione primaria, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario, il quale può disapplicare l’atto amministrativo presupposto (il decreto ministeriale).
In sostanza, alla luce delle pronunce della Cassazione, resteranno in piedi sia i giudizi pendenti innanzi al Giudice amministrativo, ove volti all’annullamento dei decreti ministeriali di aggiornamento (DD.MM. 235/2014, 325/2015 e 495/2016) o alla declaratoria di nullità degli stessi (DD.MM. 325/2015 e 495/2016) per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n.1973/2015 (che ha annullato il DM 235/2014), sia i giudizi pendenti innanzi ai Giudici del lavoro, ove proposti per la declaratoria del diritto dei docenti all’inserimento nelle Gae.
“Si tratta di una sentenza indubbiamente significativa, – ha dichiarato l’Avv. Nicola Zampieri, che insieme all’Avv. Walter Miceli ha seguito il giudizio innanzi alle Sezioni unite della Cassazione – che ha avuto l’intuizione non solo di fare valere la nullità del Dm. 325/2015, per violazione del giudicato, instauratosi sulla illegittimità delle identiche clausole contenute nel DM. 235/2014 (annullato dal Consiglio di Stato con la sent. n. 1973/2015), ma anche di utilizzare l’azione per violazione del giudicato quale grimaldello per ottenere dalla Corte di Cassazione la conferma della giurisdizione del Giudice Amministrativo e della natura regolamentare dei decreti ministeriali, che fissano i criteri di aggiornamento delle graduatorie”.
“Tale deduzione – rileva ancora l’Avv. Zampieri – ha consentito non solo di fare salva la giurisdizione del Giudice ordinario nelle controversie volte unicamente al riconoscimento del diritto all’inserimento nelle GAE., ma anche di superare i precedenti difformi richiamati dal Pubblico Ministero, che aveva concluso invece per la giurisdizione esclusiva del Giudice ordinario, confermando conseguentemente la concorrente giurisdizione del Consiglio di Stato, che si è costantemente espresso a favore dei diplomati magistrali, togliendo così l’ultimo ostacolo alla ormai prossima pronuncia dell’Adunanza Plenaria”.
A questo punto non resta che attendere la fissazione dell’udienza innanzi all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, per comporre, si spera definitivamente, il mosaico.