Legge 104 e mobilità docenti, importanti pronunce a Torino e Siracusa

Il contratto sulla mobilità viola la Legge 104

di Dino Caudullo

(fonte La Tecnica della Scuola)

Appare ben delineato, ormai, l’orientamento dei Giudici del Lavoro in relazione alla prevalenza della L.104/92 sul complesso meccanismo delle fasi di mobilità straordinaria di cui alla L.107/2015.

In dettaglio: il Contratto collettivo prevede che le precedenze, anche quelle di cui alla L.104/92 sarebbero destinate a valere solo all’interno di ciascuna fase di mobilità territoriale e, come tutti sanno, lo stesso Contratto ha realizzato per l’anno scorso ben cinque distinte fasi: la A; la B1; la B3; la C; la D.

Tuttavia, il Testo Unico del personale scolastico n.297 del 1994, all’art.601, esprime la valenza piena e non condizionata della L.104/92 per la mobilità dei docenti e peraltro la precedenza personale per gravità di cui all’art.3 c.3 ed all’art.21 della medesima Legge rappresenta una precedenza assoluta che trova nella sola condizione dell’esistenza del posto il proprio unico limite: se il posto c’è, ma si perde all’interno delle fasi, il dettato della Legge non è rispettato e i docenti che all’interno della propria fase non sono stati trasferiti per assenza del posto hanno diritto a far valere la propria precedenza assoluta.

Due sentenze favorevoli ai ricorrenti

Così, recentemente sia il Tribunale del Lavoro di Siracusa che quello di Torino, in relazione a due docenti patrocinate dall’avvocato Salvatore Spataro di Catania e che, seppur disabili gravi, non avevano conseguito il trasferimento negli Ambiti indicati in domanda per inesistenza di posti all’interno della propria fase, hanno sancito il diritto alla loro precedenza assoluta, in presenza di posti disponibili su altre fasi.

In particolare, poi, il Tribunale di Torino ha anche affrontato la tematica del possibile, ma insussistente contrasto fra la L.104/92 e la stessa L.107/2015, che al comma 108 dell’art. unico effettivamente delinea già alcune delle fasi, poi, specificate nel Contratto: tuttavia appare chiaro al Giudice piemontese, che, seppur ipotizzata per fasi, si tratti comunque di una unica procedura di mobilità, sicché, in una lettura costituzionalmente orientata, non v’è contrasto fra le due normative, perché solo una deroga espressa alla 104/92 da parte della successiva 107/2015 avrebbe potuto far sorgere eventuale contrasto, creando possibili profili di incostituzionalità della norma più recente.

La deroga alla Legge 107/15

Ma la deroga espressa nella Legge 107 non c’è e la precedenza in questione, in quanto assoluta, prevale sull’organizzazione per fasi delineata dal MIUR.

Concludendo, dunque, si tratta di arresti giurisprudenziali certamente significativi e condivisibili atteso che a, fronte dell’esistenza e disponibilità del posto, viene riaffermato il diritto assoluto di precedenza dei soggetti in condizione di grave disabilità ed handicap, a discapito di esigenze meramente organizzative dell’Amministrazione.

Potrebbero interessarti anche...